DECRETO 23 luglio 1998
Disposizioni relative al commercio degli occhiali
in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 46/1997.

IL MINISTRO DELLA SANITA’
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva n. 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

Visto, in particolare, l'art. 20 che prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell’artigianato, possono essere, anche per singole tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati alla vendita nonché stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari;

Ritenuto che i dispositivi medici rientranti nella competenza professionale degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico debbano, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, essere assoggettati a particolari cautele nella vendita;

Visti l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1275, e l’art. 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

Considerato che, in base alle richiamate disposizioni sanitarie, il confezionamento, l'apprestamento e la vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti protettive e correttive dei difetti visivi rientrano nella competenza professionale dell'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;

Ritenuto, in base al richiamato art. 20 del decreto legislativo n. 46/1997, di riservare ai soggetti in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di ottico la vendita al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, e di consentire anche ad altri esercizi commerciali la vendita degli occhiali, premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia;

Ritenuto, ai fini della tutela della salute, di prevedere che l'esercente l'attività di ottico, unitamente al dispositivo medico, debba consegnare all'utente una attestazione sui materiali utilizzati e le istruzioni per l'uso;

Ritenuto di riservare la vendita degli occhiali premontati, oltre agli esercizi commerciali di ottica, anche alle farmacie e agli esercizi commerciali che vendono, tra l'altro, articoli sanitari;

Ritenuto che sugli occhiali premontati debba essere presente la marcatura CE, accompagnata dalle indicazioni, su etichetta o foglietto, dei dati relativi al costruttore, o all'importatore, e delle caratteristiche tecniche degli occhiali;

Decreta:

1. La vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.

2. La vendita deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo.

3. L'esercente l'attività di ottico, unitamente agli occhiali e lenti, deve consegnare all'utente un attestato sui materiali utilizzati e le loro caratteristiche nonché le istruzioni per l'uso.

4. Sono esclusi dalla riserva di cui al comma 1 gli occhiali, premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia, limitatamente a quelli aventi entrambe le lenti con lo stesso identico potere diottrico, comunque non superiore a 3°. Sugli occhiali deve essere presente la marcatura CE, accompagnata dalle indicazioni, su etichetta o foglietto, dei dati relativi al costruttore, o all'importatore, e delle caratteristiche tecniche degli occhiali.

5. Gli occhiali premontati di cui al comma 4 possono essere venduti, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi commerciali che vendono, tra l'altro, articoli sanitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

Il Ministro della Sanità BINDI
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI