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DECRETO 23 luglio 1998 IL MINISTRO DELLA SANITA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva n. 93/42/CEE concernente i dispositivi medici; Visto, in particolare, l'art. 20 che prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dellartigianato, possono essere, anche per singole tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati alla vendita nonché stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari; Ritenuto che i dispositivi medici rientranti nella competenza professionale degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico debbano, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, essere assoggettati a particolari cautele nella vendita; Visti l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1275, e lart. 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334; Considerato che, in base alle richiamate disposizioni sanitarie, il confezionamento, l'apprestamento e la vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti protettive e correttive dei difetti visivi rientrano nella competenza professionale dell'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico; Ritenuto, in base al richiamato art. 20 del decreto legislativo n. 46/1997, di riservare ai soggetti in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di ottico la vendita al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, e di consentire anche ad altri esercizi commerciali la vendita degli occhiali, premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia; Ritenuto, ai fini della tutela della salute, di prevedere che l'esercente l'attività di ottico, unitamente al dispositivo medico, debba consegnare all'utente una attestazione sui materiali utilizzati e le istruzioni per l'uso; Ritenuto di riservare la vendita degli occhiali premontati, oltre agli esercizi commerciali di ottica, anche alle farmacie e agli esercizi commerciali che vendono, tra l'altro, articoli sanitari; Ritenuto che sugli occhiali premontati debba essere presente la marcatura CE, accompagnata dalle indicazioni, su etichetta o foglietto, dei dati relativi al costruttore, o all'importatore, e delle caratteristiche tecniche degli occhiali; Decreta: 1. La vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico. 2. La vendita deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo. 3. L'esercente l'attività di ottico, unitamente agli occhiali e lenti, deve consegnare all'utente un attestato sui materiali utilizzati e le loro caratteristiche nonché le istruzioni per l'uso. 4. Sono esclusi dalla riserva di cui al comma 1 gli occhiali, premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia, limitatamente a quelli aventi entrambe le lenti con lo stesso identico potere diottrico, comunque non superiore a 3°. Sugli occhiali deve essere presente la marcatura CE, accompagnata dalle indicazioni, su etichetta o foglietto, dei dati relativi al costruttore, o all'importatore, e delle caratteristiche tecniche degli occhiali. 5. Gli occhiali premontati di cui al comma 4 possono essere venduti, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi commerciali che vendono, tra l'altro, articoli sanitari. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 1998 Il Ministro della Sanità BINDI |