PROFILO PROFESSIONALE E FORMAZIONE
(a cura della FIO-Confesercenti e ANPO)

Si ritiene opportuno riepilogare i diversi profili professionali dell’ottico e dell’Ottico-Optometrista stesurati nel corso degli ultimi ventisette anni al solo fine di fornire una documentazione valida per ottenere un punto di partenza predefinito che renda più proficuo un incontro interassociativo finalizzato alla determinazione di una o più figure tecniche professionali sanitarie non mediche nel settore dell’ottica o dell’ottica optometrica e dell’optometria.

Dalla proposta di direttiva europea del 2.8.1971 pubblicata sulla G.U.E. N.C 78/23.

Si definisce il campo di attività dell’ottico nel quale art. 1, "La rifrazione oculare e l’adattamento di lenti per occhiali e di lenti a contatto sono un distinto completamento di ordine tecnico; che, inoltre al fine di garantire che queste attività siano limitate alla correzione, puramente ottica di difetti della vista, con esclusione di ogni trattamento di difetti patologici, è opportuno che esse siano esercitate nel rispetto di una disciplina professionale, che per quanto concerne le persone di età inferiori ai 16 anni o nel caso particolare di lenti a contatto, è necessario imporre inoltre l’obbligo di una ricetta medica, onde evitare che in tali esami si trascuri un elemento patologico o una controindicazione. Per cui art. 2 comma 1 gli stati membri autorizzano gli ottici in possesso dei requisiti di formazione di cui all’art. 3 a procedere ad esami obiettivi e soggettivi della vista per fornire lenti di compensazione su montatura o a diretto contatto con l’occhio (art. 2 comma 2).

"Essi provvedono, però, affinché tali attività non possano essere esercitate su persone di età inferiori ai sedici anni e, se trattasi di adattamento di lenti a contatto diretto con l’occhio, siano svolte soltanto sulla base di una ricetta medica, la cui data non risalga ad oltre sei mesi che certifichi in particolare l’assenza di controindicazioni, e comportino inoltre soltanto la correzione permanente ottica di difetti della vista, con esclusione di qualsiasi trattamento di difetti patologici. (art. 2 comma 3)

Gli stati membri provvedono affinché le attività siano esercitate nel rispetto della disciplina professionale. In particolare essi adottano opportune misure che fanno obbligo agli ottici di invitare i loro clienti a consultare un medico nei casi in cui sussista il dubbio che possa trattarsi di uno stato patologico di competenza del medico, e che puniscano le trasgressioni della disciplina professionale e di tale obbligo.

  1. Nel protocollo di accordo FIO-APIMO firmato nel 1979 (art. 1) si dichiara che: "l’ottico italiano è da considerarsi oggi a tutti gli effetti, per preparazione ed esperienza un OTTICO-OPTOMETRISTA.

  2. All’Ottico Optometrista sarà pertanto accordata la facoltà di poter praticare negli esercizi commerciali di ottica autorizzati in base alla legge 11.6.1971 n. 426, tutta la rifrazione tanto soggettiva che obiettiva strumentale. Egli può determinare, prescrivere, fornire tutti i mezzi ottici di compensazione delle ametropie senza nessuna limitazione per quanto riguarda l’entità di ottica ed il tipo di lenti correttive tradizionali ad esclusione di quella fascia infantile e giovanile ove necessita l’uso dei farmaci ciclopegici in armonia a quanto verrà previsto negli ordinamenti C.E.E..

L’attestazione dello stato refrattivo determinato dall’ottico optometrista aveva valore legale.

  1. L’ottico-optomestrista è altresì autorizzato a praticare la contrattologia. Egli sarà tenuto a richiedere al cliente prima e nel corso del primo adattamento, un attestazione medico oculistica atta a comprovare la assenza di controindicazioni di natura patologica secondo quanto previsto dalla legislazione in conformità delle dirette CEE.

  2. La vendita delle lenti a contatto, dei liquidi e degli accessori, nonché degli occhiali correttivi e protettivi è riservata esclusivamente all’ottico optometrista.

  3. Sarà vietata al medico oculista una qualsiasi attività in seno agli esercizi di ottica: sarà vietata altresì agli ottici-optometristi prestare qualsiasi attività commerciale negli studi e presidi medici.

  4. Ai fini di non ledere i diritti degli ottici-optometristi l’attività del paramedico in oftalmologia (qualsiasi il settore operativo dello stesso, artottica, pleottico, tecnica strumentale ecc.) sarà tenuta al di fuori di ogni implicazione commerciale: il paramedico in oftalmologia opererà esclusivamente nei presidi medici oculistici e sotto la responsabilità del medico oculista.

  5. Per tutti quegli ottici optometristi che per loro motivazioni personali intendano optare per il ruolo di ortottista assistente in oftalmologia saranno previste delle particolari norme di accesso alle scuole speciali istituite presso la facoltà di medicina secondo il dpr n. 872 del 1977 o che saranno istituiti in futuro per legge.

Dal 1982 e nei successivi aggiornamenti triennali la Normativa del Nomenclatore Tariffario delle protesi dichiara che l’ottico e il tecnico abilitato alla fornitura dei dispositivi ottici correttivi per i disabili ed handicappati visivi e stabilisce i requisiti delle aziende produttrici e fornitrici di presidi su misura stabilendo che i locali degli esercizi di ottica debbono avere : sala di aspetto, sala optometrica, sala vendita. E le seguenti attrezzature : per dispositivi ottici correttivi (lenti oftalmiche frontifocometro , mola, forattero o cassetta optometrica, ottaltipo decimale luminoso o a proiezione o a contrasto, oftalmometro, retinoscopio (normale o automatico) oftalmoscopio, ventiletta, strumenti per il controllo della binocularità.

Per dispositivi ottici correttivi (per l’applicazione di lenti a contatto) : oftalmometro, lampada a fessura retinoscopio (manuale o automatico) sterilizzatore per lenti a contatto, ottotipo decimale luminoso o a proiezione o a contrasto, frontifocometro cassetta lenti a contatto di prova, cassetta optometrica o forottero, strumenti per il controllo della binocularità.

Per dispositivi ottici correttivi (sistemi ingrandenti ottici ed ottici elettronici) frontifocometro, mola, forottero o cassetta optometrica, cassetta di prova per sistemi telescopici, ventiletta, retinoscopio, ottotipo decimale luminoso a proiezione o a contrasto, videoingranditore strumenti per il controllo della binocularità e per la riabilitazione visiva degli ipovedenti.

Definendo l’ottico abilitato come la persona preposta alla individuazione, all’applicazione e all’adattamento e alla fornitura dei dispositivi ottici correttivi per le esigenze soggettive dell’assistito.

I dispositivi di seguito elencati possono essere concessi agli ipoevedenti, ossia a coloro che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuali correzioni nonché ai minori di anni 18 affetti da ambliopia.

Inoltre le Organizzazioni sindacali, professionali e scientifiche AIO, AIOC, AOI, ANCLECO, A.N.P.O. Federottica e FEOLA riuniti a Spoleto in data 25-3-1996 hanno contribuito alla stesura del seguente documento in cui viene proposto il profilo professionale dell’ottico Optometrista "L’ottico Optometrista è il libero professionista autonomo che avvalendosi di metodi ottici, fisici, psicofisici e matematici, e utilizzando metodiche, oggettive e soggettive, di approccio verso l’utente, determina e valuta la condizione refrattiva, accomadativa, percettiva e funzionale del sistema visivo, e nel contempo determina e progetta, adatta e fornisce gli adeguati mezzi di compensazione e i servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni visive anomale. L’attività dell’ottico optometrista può svolgersi, ove necessario in collaborazione ed intenzione con altri operatori professionali specialisti ed in particolare con il medico oftalmologo".... Che pertanto è intendimento delle scriventi organizzazioni operare purché l’accesso alla professione di ottico optometrista così come da individuato profilo, avvenga con formazione universitaria di primo livello, nelle apposite scuole universitarie a cui accedere dopo aver conseguito n titolo di maturità a seguito di un percorso scolastico di scuola media superiore della durata di cinque anni.

Tale documento (di cui si allega copia dell’originale non fu mai rifiutato ne rigettato dalle Associazioni presenti ma in vero neanche accettato. Rimane comunque come valida testimonianza di un intenso lavoro interassociativo sollecitato dal CNEL affinché le Associazioni presentassero unitariamente una proposta comune.

Ad ottobre del 1997 a Firenze la Commissione incaricata da Federottica-AIO, presieduta e diretta da Alberto Isolani aveva provveduto a stesurare una bozza di progetto a cui però non fu più dato alcun proseguo. Tale documento è pubblicato nel notiziario oftalmologico del marzo-aprile del 1998 assieme alla proposta-ipotesi ABATI-TUCCI (vedi fotocopia allegata). E’ inoltre anche da considerare la circolare del Ministero della Sanità 16 AG 1493 bis del 12 giugno 1998 che definisce l’ottico come la persona la quale senza essere il fabbricante, compare o adatta dispostivi già immessi in commercio in funzione della loro destinazione ad un singolo paziente. Accogliendo in pieno la tesi e le argomentazioni dalla FIO-Confesercenti, dall’ANPO e dall’AIOC inviate in data 13-11-1997 (vedi lettera allegata) in tale documento è con precisione delineato anche il profilo professionale ed il mansionario dell’ottico-optometrista.

E’ opinione della FIO- Confesercenti e dell’A.N.P.O. che il documento redatto a Spoleto in data 25.3.1996 sia quello che si potrebbe iniziare a discutere nella riunione di oggi. Va comunque ricordato che sia il profilo professionale sia la formazione, in esso descritti, andranno in una seconda fase approfonditi e dettagliati. In special modo la formazione necessita di una analisi a parte per la determinazione particolareggiata del percorso scolastico e didattico con un completo programma di studi.

Si auspica quindi che l’incontro di oggi sia il primo di una serie che dovrà affrontare tutti i problemi consequenziali al profilo professionale ed alla formazione soprattutto la sanatoria per gli attuali ottici, un codice etico-deontologico comune, le tariffe e l‘elenco delle prestazioni, i requisiti minimi strumentali, di attrezzature ed architettonici che un’attività professionale ottico-optometrica dovrebbe possedere. Sarà inoltre opportuno stabilire il numero annuo di ore per l’aggiornamento professionali minimo per ogni singola materia : contattologia, ipovisione, ocularistica, tecniche rifrattive, illuminotecnica, educazione visiva etc, etc. Si dovrà decidere se creare due categorie distinte ad una sola ma con due livelli distinti il che sarebbe preferibile poiché eviterebbero contrasti tra diverse associazioni e conflitti tra colleghi. In tal caso di dovranno definire le competenze le operatività di chi non vuole proseguire gli studi per l’ottenimento del Diploma Universitario in Ottica-Optometrica.

Sin dalla giornata di oggi si dovrebbe stesurare un’agenda di incontri ed un elenco di argomenti che necessitano di un unica interpretazione comune a tutte le presenti Associazioni.

Concludendo desidero invitare tutti i Presidenti di Associazione ed i loro accompagnatori alla massima riservatezza sui contenuti del documento finale che dovrebbe essere notificato unicamente ai rispetti direttivi per l’approvazione finale.