|
Testo unificato della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati per la discussione della legge sul profilo professionale dell'ottico optometrista Testo
unificato da adottare come testo base Nuove norme in materia di salute visiva. Istituzione della professione di ottico-optometrista. Art. 1 1. Ai fini del riordino e del miglioramento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute visiva, la presente legge detta le modalità di collaborazione tra il medico oculista, l'ottico-optometrista e l'esercente l'arte ausiliaria di professione sanitaria di ottico, definendo l'ambito delle rispettive competenze. Art. 2 1. L'attività di misurazione dei vizi della refrazione visiva è riservata al laureato in medicina e chirurgia specialista in oftalmologia, all'ottico-optometrista, nonché alla figura ad esaurimento dell'ottico nei limiti di cui al successivo articolo 9. Art. 3 1. E'
istituita la professione tecnica dell'ottico-optometrista. L'ottico-optometrista
può effettuare la misurazione dei vizi della refrazione visiva, previa
certificazione del medico oculista che attesti l'assenza di patologie
oculari con le modalità di cui all'articolo 5; può svolgere altresì le
attività di cui al DM 23.7.1998, pubblicato in G.U. n. 580 del 4.8.98. Art. 4 1. Resta fermo che le lenti a contatto rientrano nei dispositivi medici sub I, 1 e 2, di cui all'allegato n.9 al Dlgs 24 febbraio 1997, n. 46. Ai fini dell'applicazione delle lenti a contatto l'ottico-optometrista è tenuto a richiedere e conservare per 5 anni una certificazione del medico oculista che attesti la non sussistenza di patologie che sconsiglino detta applicazione. Art. 5 1. La
certificazione del medico oculista di cui all'articolo 3, comma 1, ha
una validità di quattro anni dal suo rilascio. Per i soggetti di età
inferiore ai 6 anni e superiore ai 65 anni ha una validità di due anni. Art. 6 1. L'ottico-optometrista,
osservate le modalità di collaborazione con il medico oculista di cui ai
precedenti articoli, svolge la propria attività in forma autonoma ovvero
di dipendenza in strutture sanitarie pubbliche o private ovvero
all'interno di strutture imprenditoriali, industriali, artigianali o
commerciali. Art. 7 1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge le Regioni, sentite le Associazioni mediche specialistiche e
quelle degli ottici più rappresentative, istituiscono apposite
commissioni che attribuiscono, attraverso prove selettive consistenti
nell'esame dei titoli documentati e in apposite prove abilitanti, il
titolo e l'abilitazione alla professione di ottico optometrista. Art. 8 1. Le
università possono, attraverso le Facoltà di Scienze e Fisica, istituire
corsi triennali per il rilascio del diploma di laurea in ottico
optometrista. Le facoltà di Scienze e Fisica per l'espletamento degli
insegnamenti di natura sanitaria devono coordinarsi con le Facoltà di
Medicina e Chirurgia. Art. 9 1. La figura professionale dell'esercente l'arte ausiliaria di professione sanitaria di ottico permane ad esaurimento. L'ottico esercita la propria attività nei limiti di cui al R.D. 31 maggio 1928 n. 1334 e al D.M. 23 luglio 1998 pubblicato nella G.U. n. 580 del 4.8.1998, osservando le modalità di collaborazione con il medico oculista prescritte per l'ottico-optometrista. Art. 10 1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. |