Emendamenti alla Finanziaria 2006


A. C. 1746 - Emendamento

IVA per gli ottici

Art. 5
Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale

Dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente:

Articolo 5-bis
Disposizioni in materia di IVA

Nella Tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, nella voce 30) dopo le parole: < oculistica ed altre >, sono aggiunte le parole: < compresi i liquidi di manutenzione per lenti e per lenti a contatto >.”

Note

L’emendamento proposto intende recuperare una evidente lacuna nelle disposizioni IVA vigenti nel settore ottico: infatti, è attualmente previsto che i prodotti di oculistica (quindi anche le lenti e le lenti a contatto) siano assoggettati ad un’aliquota IVA del 4% mentre i relativi liquidi di manutenzione siano soggetti all’aliquota IVA del 20%. Si propone pertanto di applicare l’aliquota IVA nella misura ridotta anche ai liquidi di manutenzione poiché essi rappresentano, a tutti gli effetti, presidio medico del settore oculistico.