martedì , 21 Marzo 2023

Anche gli ottici obbligati alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e ad altre spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta

730-occhiali_smlIl Decreto ministeriale del 1° settembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016), ha incluso anche gli “esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico” tra le categorie di soggetti che sono obbligati alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e ad altre spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e detrazioni d’imposta.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2017), come indicato dal DM 31/7/2015 ed il relativo provvedimento direttoriale attuativo è stato emanato in data 15 settembre 2016 (prot. n. 142369).
Data la disposizione retroattiva del provvedimento (obbligo di invio delle spese dal 1° gennaio 2016) le Federazioni di rappresentanza degli Ottici hanno segnalato all’Agenzia delle Entrate la difficoltà, per gli operatori, di trasmettere i dati relativi agli scontrini già emessi dal 1° gennaio 2016: si ricorda, al riguardo, che per il primo anno non sono applicabili le sanzioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Leggi il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Leggi la Circolare dell’Agenzia delle Entrate